Trattasi di coperture assicurative la cui introduzione sul mercato italiano è avvenuta in tempi relativamente recenti. Esse garantiscono la commerciabilità dei beni immobili che hanno origine donativa o successoria, e che proprio per queste caratteristiche, in passato, sono state penalizzate nella compravendita.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
⭘ POLIZZA DONAZIONE
Eccole di diverse versioni della polizza. Non c'è il tuo caso? Scrivici...
Contestuale all'atto di successione
Viene sottoscritta contestualmente alla redazione della donazione. La sua copertura è sino alla prescrizione del diritto di impugnazione della donazione: 20 anni dall'atto di successione; 10 anni dal momento in cui il donante non è piu' in vita.
Il soggetto tutelato è il proprietario dell'immobile/terreno.
Dopo la stipula dell'atto di successione
Viene sottoscritta dopo la redazione della donazione. La sua copertura è sino alla prescrizione del diritto di impugnazione della donazione: 20 anni dall'atto di successione; 10 anni dal momento in cui il donante non è piu' in vita.
Il soggetto tutelato è il proprietario dell'immobile/terreno.
La polizza puo' essere sottoscritta dal venditore o dall'acquirente o dalla banca che emette il mutuo.
Leasing
L’Assicurazione è prestata per la copertura delle perdite economiche derivanti all’Assicurato/Beneficiario per l’azione proposta da terzi lesi nei loro diritti di legittimari, che abbiano esperito con successo azione di restituzione ex artt. 561 e 563 del codice civile nei confronti dell'Assicurato/Beneficiario e/o del suo dante causa e abbiano quindi acquisito un diritto alla restituzione, in natura o in equivalente somma di denaro, di tutto o parte dell’Immobile di provenienza donativa.
I soggetti tutelati sono la società di leasing durante la locazione ed il proprietario a seguito di eventuale riscatto del bene.
Quote societarie
Per le azioni di riduzione e restituzione su quote societarie o di partecipazione oggetto di donazione.
Il soggetto tuelato è l'acquirente delle quote.
⭘ POLIZZA SUCCESSIONE
Si assicurano le perdite economiche derivanti da azione di riduzione nei confronti degli eredi, che preveda la restituzione totale o parziale dell'immobile proveniente da successione ereditaria.
Il soggetto tutelato è il proprietario dell'immobile.
La durata della copertura è sino alla prescrizione del diritti di impugnazione dell'eredità.
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E' dal 2012 che ci occupiamo sistematicamente di questo genere di operazioni affrontando le più diverse casistiche.
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Perchè in qualità di broker non abbiamo un solo prodotto da proporre, ma tra i prodotti sottoscrivibili sul mercato, ricerchiamo la miglior soluzione, caso per caso.
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